Decreto Liquidità - Agevolazioni per le imprese che donano farmaci - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le imprese che donano farmaci ad uso compassionevole possono applicare il regime di esclusione da Iva in fase di cessione e detrarre l’Iva assolta in fase di acquisto. Ai fini delle imposte dirette, il valore dei farmaci ceduti non concorre a formare il reddito imponibile.

Con la circolare n. 9/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale agevolato che l’art. 27 del Decreto “Liquidità” (1) ha introdotto per la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. La finalità della disposizione, come evidenziato nella relativa relazione illustrativa, è sterilizzare gli effetti fiscali prodotti da tali cessioni che, nel regime ordinario, sono tassate ai fini delle imposte sui redditi e non danno diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte (2).

Si ricorda che i farmaci ad uso compassionevole sono disciplinati dal Decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, che consente di utilizzare:

  • medicinali in fase di sperimentazione
  • o medicinali già autorizzati per specifiche patologie

nel trattamento di pazienti affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche.

Il trattamento fiscale agevolato introdotto dal Decreto “Liquidità” opera solo per le cessioni gratuite di medicinali ad uso compassionevole, autorizzate dal competente Comitato Etico (3) ed effettuate nei confronti delle strutture ospedaliere che partecipano alla sperimentazione clinica (4).
Per maggiori informazioni sulle procedure per gli studi e gli usi compassionevoli legati all’emergenza da Covid-19 si rinvia al sito dell’Aifa.

Farmaci ad uso compassionevole e coronavirus

L’Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che allo stato attuale mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione del coronavirus. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole.
Alla cessione gratuita di tali medicinali è possibile applicare il regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 27 del Decreto “Liquidità”.

Trattamento ai fini Iva

L’art. 27, comma 1, del Decreto “Liquidità” stabilisce che per la fornitura gratuita di farmaci ad uso compassionevole non opera la presunzione di cessione prevista dall’art. 1 del D.P.R. 441/1997 (5).
Con riferimento a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate precisa che la cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole è equiparata, ai fini Iva, alla loro distruzione. Ne deriva, da un lato, che tale cessione è esclusa da Iva, dall’altro che l’impresa cedente può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte in fase di acquisto.

Trattamento ai fini delle imposte sui redditi

L’art. 27, comma 2, del Decreto “Liquidità” dispone che in caso di cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole, tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Tuir.
L’Agenzia, a tal proposito, precisa che il valore normale dei beni ceduti non concorre alla determinazione del reddito d’impresa e che il costo sostenuto per il loro acquisto è deducibile nel periodo d’imposta in cui si verifica l’estromissione.

Note

1. D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020.
2. Il Decreto “Liquidità”, di fatto, introduce per la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole un regime di detassazione ai fini Ires e Iva analogo a quello previsto dalla L. 166/2016 (cosiddetta “Legge anti-sprechi”) per alcune tipologie di beni (ad es. eccedenze alimentari e medicinali), donati a fini di solidarietà sociale.
3. L’art 17 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n 18) identifica il comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con Covid-19.
4. Art. 3 del Decreto 7 settembre 2017.
5. L’art. 1 del D.P.R. 441/1997 consente all’Amministrazione finanziaria di presumere ceduti, ai fini Iva, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il l’impresa svolge la propria attività. La presunzione di cessione non opera, tuttavia, in alcuni casi espressamente individuati dal D.P.R. 441/1997, tra i quali rientra la distruzione dei beni.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail

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