Fattura Elettronica immediata inviata al SdI oltre il 12° giorno
La fattura elettronica immediata inviata al SdI il 13° giorno che cade di sabato/domenica o in un giorno festivo è comunque tardiva e come tale sanzionabile.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 129 del 14 maggio 2020.
Il caso, oggetto di interpello riguarda un soggetto passivo il quale, dovendo certificare un’operazione effettuata in data 31 dicembre 2019, aveva trasmesso al SdI la fattura il 13 gennaio 2020.
Essendo il 12 gennaio un giorno festivo, l’interpellante riteneva che il suo comportamento non fosse sanzionabile, in virtù di quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011, in base al quale i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono di sabato o in giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
L’Agenzia delle Entrate nel fornire la risposta a titolo premessa ricorda che:
- ai sensi dell’art.21 del D.P.R. n.633/72 la fattura “immediata”, (elettronica o analogica), deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione così come determinata dall’art.6 del D.P.R. n. 633/72;
- la fattura deve contenere la data di effettuazione dell’operazione, qualora sia diversa da quella di emissione. In particolare, nel file XML della fattura elettronica occorre indicare la data in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata, mentre quella di emissione è valorizzata dal SdI “all’atto della trasmissione del file al sistema”.
- qualora la trasmissione della fattura avvenga oltre i termini previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 471/97, in misura pari a un importo:
- tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile(da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Ciò premesso nel rispondere al quesito dell’interpellante, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è un adempimento rientrante tra quelli a cui si applica l’art. 7, comma 1, lettera h) del DL 70/2011.
Ciò in quanto, secondo l’Agenzia, questa disposizione riguarda solo gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (sia analogica che elettronica) è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (come la detrazione dell'IVA e la deduzione del costo).
Pertanto l’Agenzia conclude evidenziando che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una fattura immediata emessa oltre 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica.
Tale comportamento è punibile con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97 da esercitare su ogni singola fattura tardiva.
Le conclusioni contenute nella risposta n. 129 sono in linea con quelle già espresse dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 3 aprile 2020 n. 8, con riferimento ai termini di emissione delle fatture per i soggetti la cui attività era stata sospesa a causa dell’emergenza da COVID-19.
In tale occasione infatti, l’Agenzia aveva precisato che l’obbligo di emissione della fattura non può usufruire della sospensione degli adempimenti disposta dal Decreto Cura Italia.
Ciò in quanto la fattura costituisce il documento che consente alla controparte (acquirente/committente) di esercitare il diritto alla detrazione e dedurre il relativo costo.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, mail: fisc@assolombarda.it
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