Gruppo IVA – Fatturazione del fornitore regolarizzata dal cliente causa errata indicazione della partita IVA

Nell’ipotesi di fattura emessa nei confronti del Gruppo IVA, se il cliente ha già regolarizzato, mediante autofatturazione, l'errata indicazione in fattura della propria partita IVA anziché quella del Gruppo IVA, non è necessaria l’emissione di una nota di variazione per annullare la fattura irregolare per poi riemetterla corretta.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 133 del 18 maggio 2020 con la quale ha fornito chiarimenti in tema di fattura errata emessa nei confronti del Gruppo IVA.

Il caso oggetto di interpello riguarda un’impresa che nel mese di novembre 2019 aveva emesso una fattura nei confronti del proprio cliente facente parte del Gruppo IVA nella quale per errore era stata indicata la partita IVA di quest’ultimo anziché quella del Gruppo IVA.

Successivamente il fornitore accedendo al proprio cassetto fiscale, aveva riscontrato che il proprio cliente aveva provveduto a regolarizzare la fattura, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. b) del D. Lgs. n. 471/97, emettendo un’autofattura (c.d. “spia) nella quale aveva indicato la partita IVA del Gruppo IVA al quale apparteneva.

Il dubbio sollevato del fornitore era se fosse necessario procedere alla emissione di una nota di variazione in diminuzione per poter recuperare in detrazione l’IVA addebitata nella fattura originaria.

L’Agenzia nel fornire la risposta ricorda che la corretta indicazione della partita IVA del committente è uno dei requisiti richiesti affinché la fattura sia regolare.

Ciò in quanto l’art.21, comma 2, lett. f) del D.P.R. n.633/72 stabilisce che la fattura deve contenere, tra le altre indicazioni, il numero di partita IVA del soggetto cessionario/committente o il codice fiscale nel caso in cui il cessionario/committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Inoltre come disposto dall’art.70 -quinquies del D.P.R. n. 633/72, le operazioni poste in essere nei confronti di una società del Gruppo IVA, da parte di un soggetto IVA che non ne fa parte, devono considerarsi effettuate nei confronti dello stesso Gruppo IVA.

Pertanto i partecipanti o il rappresentante del Gruppo IVA devono comunicare ai propri fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente.

Al momento della ricezione della fattura gli stessi soggetti verificano l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.

Quanto sopra premesso, il cessionario/committente che riceva una fattura contenente l’indicazione del proprio numero di partita IVA al posto di quello del Gruppo, è tenuto ad attivarsi per la sua regolarizzazione, al fine di procedere alla relativa annotazione e potere esercitare il diritto alla detrazione.

Ciò in quanto per l’esercizio di tale diritto non è solo necessaria la sussistenza del requisito, sostanziale, dell’avvenuta esigibilità dell’imposta, ma anche la presenza di quello formale consistente nel possesso di una fattura redatta in conformità delle disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72.

La regolarizzazione presuppone che il cliente abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al proprio fornitore l'errore commesso, affinché quest'ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione a storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta.

Solo se il fornitore non proceda in tal senso, il cliente, per non essere sanzionato deve mettere in atto la procedura di autofatturazione di cui all'articolo 6, comma 8 del D. lgs n. 471/1997, che nel dettaglio stabilisce che Il cessionario/committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del fornitore, con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

  • se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633;
  • se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'Ufficio competente entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Per la regolarizzazione delle fatture elettroniche ricevute tramite il SdI, il cessionario/committente deve emettere l'autofattura elettronica tramite il SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "Tipo Documento" con il codice convenzionale TD20 e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Nel caso prospettato, dunque, avendo il cliente già regolarizzato mediante emissione di autofattura l'errata indicazione in fattura della propria partita IVA anziché quella del Gruppo IVA, senza preventivamente comunicare tale errore al proprio fornitore, quest'ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione per correggere l’irregolarità commessa, in quanto è sufficiente che annoti nel registro IVA vendite che la regolarizzazione è stata eseguita mediante emissione di autofattura da parte del proprio cliente.

Tale documento dovrà essere conservato agli atti senza alcuna annotazione nel registro IVA vendite.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, Tel. 02.58370267/308, e-mail:

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