Il credito imposta1 come noto, non ha le caratteristiche dell’aiuto di Stato essendo rivolto a tutti i soggetti economici.
Pertanto, la fruizione di tale beneficio di carattere generale non è soggetta all’obbligo di indicazione nel quadro RS “aiuti di stato” della dichiarazione dei redditi dell’anno di percezione, né deve essere computato evidentemente ai fini del plafond stabilito dal quadro temporaneo previsto dalla Commissione europea ed in caso di utilizzo in compensazione non si applicano né i limiti di compensazione annua, né i limiti di compensazione dei crediti d’imposta indicati nella sezione RU.