Incentivi fiscali per investimenti in Start up e Pmi innovative, nuovo decreto attuativo

Il Provvedimento, oltre a disciplinare le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati dal 2017, individua i requisiti che le Pmi innovative devono possedere affinché possano essere destinatarie di conferimenti in denaro agevolabili.

Il 5 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto1 contenente le nuove disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti che investono nel capitale sociale di Start up innovative e Pmi innovative2. Il nuovo Provvedimento viene emanato in seguito:

  • alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 66) che, a decorrere dal 2017, ha posto pari al 30% la percentuale di detrazione Irpef e di deduzione Ires per gli investimenti in Start up e Pmi innovative, rendendo inoltre permanenti tali agevolazioni3;
  • all’autorizzazione da parte della Commissione europea che, lo scorso 17 dicembre 20184, ha dichiarato conformi alla normativa comunitaria i benefici fiscali previsti per gli investimenti in Pmi innovative.

Si segnala che il Decreto non fa menzione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218) che ha disposto:

  • l’aumento dal 30% al 40% della detrazione Irpef e della deduzione Ires per gli investimenti effettuati in Start up innovative nel 2019,
  • l’aumento della deduzione Ires fino al 50% per i soggetti che, nell’anno 2019, acquisiscono l’intero capitale sociale della Start up innovativa, mantenendolo per almeno 3 anni.

Le misure introdotte dalla Legge di bilancio 2019 non sono contemplate dal Decreto in quanto non sono state ancora autorizzate dalla Commissione europea.

Prima di esaminare le disposizioni agevolative contenute nel Decreto, si ricordano, nei paragrafi che seguono, i requisiti che qualificano le Start up innovative e le Pmi innovative. Con riferimento a queste ultime, si segnala che il Decreto ha fornito importanti precisazioni sulle caratteristiche anagrafiche che esse devono avere affinché i conferimenti in denaro che ricevono siano fiscalmente agevolabili. In particolare, i benefici fiscali competono solo se la Pmi innovativa è attiva sul mercato da meno di 7 anni oppure se è in grado di dimostrare che è ancora in fase di espansione.

Definizione di Start up innovativa

Una Start up, per qualificarsi come “innovativa”, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012:

  • deve essere una società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione;
  • deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 5 anni;
  • deve essere residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d’azienda.

È necessario, inoltre, che la Start up possegga almeno uno tra i seguenti “requisiti alternativi”:

1. deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzion

2. deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato e in particolare:

    • deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
    • oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;

3. deve essere titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.

Per l’acquisizione della qualifica di Start up innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Definizione di Pmi innovativa

Una Pmi5, per qualificarsi come “innovativa”, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 3/2015:

  • è costituita come società di capitali (Srl, Spa, Sapa), anche in forma cooperativa;
  • non è quotata in un mercato regolamentato (ma può essere quotata in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM);
  • è residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • ha certificato il suo ultimo bilancio;
  • non è iscritta alla sezione speciale delle Start up innovative del Registro delle imprese;
  • presenta una connotazione innovativa, identificata dal possesso di almeno due delle seguenti caratteristiche:
    1. costi di R&S almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
    2. forza lavoro costituita, per almeno 1/3 del totale, da personale con laurea magistrale, oppure, per almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
    3. titolarità (anche mediante deposito o licenza) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.

Per acquisire la qualifica di Pmi innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Pmi innovative ammissibili (requisiti anagrafici)

Sono agevolabili solo gli investimenti in “Pmi innovative ammissibili” ossia in Pmi innovative che ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Dopo 7 anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le seguenti società:

  • le Pmi innovative operative da più di 7 anni e meno di 10 anni (dalla prima vendita commerciale) se attestano, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dall’età, le Pmi innovative che effettuano un investimento in capitale rischio, sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni6.

Soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali

Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali i soggetti Irpef7 e i soggetti Ires8 che effettuano investimenti, mediante conferimento in denaro, in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”).

Tali soggetti possono effettuare gli investimenti anche indirettamente attraverso "intermediari qualificati", ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili9.

Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali:

  • i soggetti che sono a loro volta Start up innovative o Pmi innovative ammissibili
  • gli incubatori certificati
  • gli Oicr e le altre società che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili9

con la finalità di evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti.

Sono inoltre esclusi dall’agevolazione, in linea generale, i soggetti che non sono “investitori privati indipendenti” ossia coloro che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Start up innovativa o nella Pmi innovativa. Tali soggetti, tuttavia, sono ammessi all’agevolazione se effettuano “investimenti ulteriori” per i quali sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 21, par. 6, del Reg. 651/2014 ossia:
- l’importo totale degli investimenti non supera i 15 milioni di euro (vd. par. "Limite dei 15 milioni di euro");
- la possibilità di investimenti ulteriori è prevista dal piano aziendale iniziale;
- l’impresa destinataria dell’investimento non è “collegata”10 a un’altra impresa, diversa dall’intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che effettua l’investimento, a meno che non conservi i requisiti di Pmi.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili sia gli investimenti diretti in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili sia gli investimenti indiretti attraverso "intermediari qualificati", ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili9.

In particolare, con riferimento agli investimenti diretti, sono agevolabili i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start up innovative e delle Pmi innovative ammissibili11.

Non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della società sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una società già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione.

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili che:
- operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone;
- sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente12;
- hanno ricevuto aiuti statali illeciti.

Sono inoltre esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati attraverso Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.

Agevolazioni fiscali per le persone fisiche

I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30%13 delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L’efficacia di questa nuova misura agevolativa è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata ancora rilasciata.

L’investimento massimo agevolabile è di 1.000.000 di euro14, in relazione a ogni categoria di impresa innovativa e per ciascun periodo d’imposta15. Pertanto, il risparmio Irpef massimo che può essere conseguito dal conferente persona fisica è di 300.000 euro (=30% x 1.000.000) l’anno, in relazione a ciascuna categoria di impresa innovativa.

La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale (vd. par. “Decadenza dalle agevolazioni fiscali”).

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. “Limite dei 15 milioni di euro”).

Agevolazioni fiscali per le persone giuridiche

I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30%16 delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di deduzione Ires per gli investimenti in Start up innovative, portandola fino al 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale della Start up innovativa, purché mantenuto per almeno 3 anni. L’efficacia di queste nuove misure è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata ancora rilasciata.

L’investimento massimo agevolabile è di 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta e in relazione a ogni categoria di impresa innovativa17. Pertanto, il risparmio Ires massimo che può essere conseguito è di 129.600 euro (= 30% x 1.800.000 x 24%18) l’anno, in relazione ad ogni categoria di impresa innovativa.

Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per le società che partecipano al consolidato, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto, maggiorato degli interessi in misura legale (vd. “Decadenza dalle agevolazioni fiscali”).

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. successivo).

Limite dei 15 milioni di euro

La Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non può ricevere, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti fiscalmente agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.

Questo limite è stato introdotto in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio (Reg. UE 651/2014).

In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che in caso di superamento dei 15 milioni di euro l’agevolazione venga meno limitatamente alla quota di investimento eccedente la predetta soglia.

Documentazione necessaria per la fruizione delle agevolazioni fiscali

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, gli investitori (soggetti Irpef e Ires) devono ricevere dalla Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile e conservare:

  1. una certificazione nella quale la Start up o Pmi innovativa attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e l’entità dell’investimento effettuato nel periodo d’imposta. In caso di superamento del limite dei 15 milioni di euro, la Start up innovativa o Pmi innovativa certifica l’importo per il quale spetta l’agevolazione. Tale certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento oppure, per i conferimenti effettuati a partire dal 2017 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto (5 luglio 2019), entro il 3 ottobre 2019;
  2. copia del piano di investimento (business plan) della Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della sua attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

In caso di investimento in Pmi innovative ammissibili, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento è necessario allegare:

  • per le Pmi fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno attestante che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  • per le Pmi "senza limiti di età", un business plan per un investimento, relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni19.

Se l’investimento viene fatto in Oicr o in altre società che investono prevalentemente in Start up innovative, tali soggetti rilasciano, su richiesta dell’investitore, una certificazione in cui attestano che il 70% dei loro investimenti viene effettuato in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili e certificano l'entità dell'investimento agevolabile.

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

L’investitore decade dall’agevolazione fiscale se, entro tre anni dall’effettuazione dell’investimento, si verifica:

  • la cessione, anche parziale20, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati21;
  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altro fondi costituti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start up innovative o delle Pmi innovative ammissibili o delle società che investono prevalentemente in startup innovative o Pmi innovative ammissibili;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • per le Start up innovative, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, c. 2, del D.L. 179/2012. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia di fatturato dei 5 milioni di euro, la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la fuoriuscita dal regime agevolativo per la scadenza dei 5 anni di durata dello stesso o l’acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa ammissibile di cui all’art. 4, c. 1, del D.L. 3/2015;
  • per le Pmi innovative ammissibili, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 3/2015. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento delle soglie dimensionali previste dalla normativa comunitaria22 o la quotazione su un mercato regolamentato.

Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:

  • le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali;
  • le persone giuridiche devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Note

1. Decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella G.U. n. 156 del 5 luglio 2019.
2. Si ricorda che le agevolazioni fiscali per gli investimenti in Start up innovative sono state disciplinate, in origine, con il Decreto 30 gennaio 2014, successivamente sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016. Le agevolazioni fiscali per gli investimenti in Pmi innovative, invece, non sono mai state regolamentate.
3. Prima della Legge di bilancio 2017, la detrazione Irpef era pari al 19% (25% per le Start up innovative a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) e la deduzione Ires era pari al 20% (27% per le Start up innovative a vocazione sociale o operanti in ambito energetico). Le agevolazioni, inoltre, erano temporanee in quanto previste solo fino al 2016.
4. Decisione della Commissione europea C(2018) 8389 final del 17.12.2018.
5. Si applica la definizione comunitaria di PMI (raccomandazione 2003/361/CE). Pertanto, nella categoria delle “Piccole e medie imprese”, rientrano le imprese 1) con meno di 250 dipendenti e 2) fatturato annuo non superiore a 50 milioni o attivo di Stato Patrimoniale non superiore a 43 milioni.
6. In linea con quanto previsto dall’art. 21, par. 5, lett. c, del Reg UE n. 651/2014
7. Di cui al Titolo I del Tuir.
8. Di cui al Titolo II del Tuir.
9. Gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative o PMI innovative ammissibili sono quei soggetti che, al termine del periodo d’imposta in cui viene effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote in Start up innovative o PMI innovative ammissibili pari almeno al 70% del valore complessivo dei loro investimenti.
10. Rileva la definizione comunitaria di impresa "collegata" contenuta nell’art. 3, par. 3, allegato I, del Regolamento Ue n. 651/2014. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
11. Si considera conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012, ossia lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi. La rinuncia ai propri crediti da parte di questi soggetti, che beneficiano del regime di esenzione di cui al citato art. 27, viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla società.
12. La definizione di "impresa in difficoltà" è contenuta nella Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (Reg. 2014/C 249/01)
13. Si ricorda che, per le Start up innovative, fino al 2016 la percentuale di detrazione Irpef è stata pari al 19%, elevata al 25% per le somme investite in Start up innovative a vocazione sociale e in quelle operanti in ambito energetico. La Legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 66), a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha elevato la percentuale di detrazione al 30% indipendentemente dalla tipologia di Start up innovativa destinataria dei conferimenti di denaro. È venuta meno, quindi, la norma che fino al 2016 prevedeva aliquote differenziate per gli investimenti in Start up innovative a vocazione sociale e per quelli in Start up innovative operanti in ambito energetico.
14. Si ricorda che Il limite di 1.000.000 di euro è stato disposto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 66) con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Fino al 2016 il limite è stato di 500.000 euro.
15. Vd. Relazione illustrativa al Decreto.
16. Si ricorda che per le Start up innovative, fino al 2016 la percentuale di deduzione Ires è stata pari al 20%, elevata al 27% per le somme investite in Start up innovative a vocazione sociale e in quelle operanti in ambito energetico. La Legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 66), a decorrere dall’1.1.2017, ha elevato la percentuale di deduzione al 30% indipendentemente dalla tipologia di Start up innovativa destinataria dei conferimenti di denaro. È venuta meno, quindi, la norma che fino al 2016 prevedeva aliquote differenziate per gli investimenti in Start up innovative a vocazione sociale e per quelli in Start up innovative operanti in ambito energetico.
17. Vd. Relazione illustrativa al Decreto.
18. L’aliquota Ires è diminuita dal 27,5% al 24% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti "solari").
19. In conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria (art. 21, par. 5, lett. c) del Reg. UE n. 651/2014).
20. Se il trasferimento delle quote o azioni è parziale, il soggetto beneficiario perde l’agevolazione anche sulla parte di azioni o quote che continuano a rimanere nella sua sfera giuridica.
21. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o “mortis causa”, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie. In quest’ultimo caso, però, resta ferma la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sindacare l’eventuale elusività dell’operazione.
22. Si tratta delle soglie dimensionali previste dalla Raccomandazione 2003/361/CE per le Pmi (vd. nota n. 5).

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