Incentivi fiscali per le donazioni a favore dell’emergenza coronavirus - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sono agevolabili anche le donazioni eseguite direttamente in favore di strutture ospedaliere, pubbliche e private, coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19.

L’art. 66 del Decreto “Cura Italia”1 ha introdotto alcuni incentivi fiscali per le donazioni, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da persone fisiche e imprese a sostegno degli interventi di gestione e contenimento dell’emergenza coronavirus.

Si ricorda, in particolare, che:

  • le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dall’imposta lorda sul reddito il 30% della donazione, in denaro o in natura, per un importo non superiore a 30.000 euro (comma 1 dell’art. 66);
  • le imprese possono dedurre dalla base imponibile Ires e Irap le erogazioni liberali in denaro e, in caso di donazioni in natura, possono considerare non imponibile il valore dei beni ceduti gratuitamente (comma 2 dell’art. 66).

Per un approfondimento si rinvia all’informativa: Decreto "Cura Italia" - Incentivi fiscali per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto al Coronavirus

Con la circolare n. 8/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull’ambito di applicazione di queste nuove misure agevolative e sul trattamento ai fini Iva delle donazioni in natura.

Soggetti destinatari delle donazioni

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali, precisa che rientrano nell’ambito delle donazioni agevolabili ai sensi dell’art. 66 del Decreto “Cura Italia”:

  • le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente indicati dal comma 1 dell’art. 66 ossia:

- Stato
- regioni
- enti locali territoriali
- enti o istituzioni pubbliche
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

  • le donazioni eseguite per il tramite degli enti indicati nell’art. 27 della L. 133/1999 al quale rinvia il comma 2 dell’art. 66 ossia fondazioni, associazioni, comitati ed enti, come individuati dal DPCM 20 giugno 20002
  • le donazioni eseguite, non necessariamente a favore e/o per il tramite degli enti sopra richiamati, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza coronavirus.

Tali chiarimenti valgono sia per le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti commerciali sia per quelle effettuate dalle imprese. Le donazioni devono essere finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Donazioni finalizzate a misure di solidarietà alimentare

Ricordando che la finalità degli incentivi previsti dall’art. 66 del Decreto "Cura Italia" è favorire le liberalità volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologica, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di agevolare anche le donazioni finalizzate a finanziare misure di solidarietà alimentare, purché eseguite a favore o per il tramite dei soggetti richiamati al paragrafo precedente.

Impresa donante in perdita

Come evidenziato all’inizio, l’art. 66 del Decreto "Cura Italia" agevola le donazioni effettuate nel 2020 dalle imprese a sostegno dell’emergenza coronavirus, mediante:

  • la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
  • la non imponibilità del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non generano plusvalenze o ricavi fiscalmente rilevanti.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la deduzione prescinde dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e dichiarato nel 2020 e, pertanto, spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuatala donazione.

Trattamento Iva delle donazioni in natura

La circolare contiene alcuni importanti chiarimenti sul trattamento Iva applicabile alle donazioni in natura fiscalmente incentivate dall’art. 66 del Decreto “Cura Italia”. In particolare, l’Agenzia afferma che a tali donazioni è possibile applicare il regime Iva dell’art. 6, c. 15, della L. 133/99, ma solo a condizione che siano soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi da esso previsti.
Si ricorda infatti che l’art. 6, c. 15, della L. 133/1999 assimila le donazioni di taluni beni alla distruzione ai fini Iva, con la conseguenza che la cessione gratuita non è soggetta ad Iva e il donante conserva il diritto alla detrazione. Tale disciplina, però, ha un ambito applicativo circoscritto sia in termini oggettivi che soggettivi. La sterilizzazione dell’Iva, infatti, è possibile solo se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

  • i beni donati consistono in prodotti alimentari e farmaceutici non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione;
  • i destinatari della donazione sono enti pubblici, associazioni di cui all’art. 10, n. 12, del DPR 633/723 oppure enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovo o realizzano attività d’interesse generale.

Per completezza si segnala che un analogo regime di detassazione, sia ai fini Ires sia ai fini Iva, è previsto dall’art. 16 della L. 166/2016 che agevola una più ampia categoria di beni (oltre a eccedenze alimentari e medicinali, anche articoli di medicazione, prodotti per l’igiene personale, presidi medico chirurgici, prodotti tessili, dispositivi elettronici), purchè destinati ad enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività di interesse generale, compresi gli enti del Terzo settore.

Note

(1) D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
(2) Il D.P.C.M. 20 giugno 2000 individua i seguenti soggetti: a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; e) associazioni sindacali e di categoria.
(3) L’art. 10, n. 12, del D.P.R. 633772 cita enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e Onlus.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail .

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