La riforma del contenzioso tributario

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 220/2023, riguardante l’attuazione della Legge delega fiscale in materia di contenzioso tributario.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 220/2023, attuativo della Legge delega di riforma fiscale in materia di contenzioso tributario.

In particolare, l’articolo 19 della Legge n. 111/2023 ha individuato i seguenti principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina del processo tributario, contenuta nel DLgs n. 546/1992:

  • contenimento dei tempi di conclusione della controversia;
  • potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria;
  • semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
  • rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • impugnabilità delle ordinanze cautelari; 
  • deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione.

 

Sulla base dei predetti principi direttivi, il Decreto delegato abroga l’istituto del reclamo e della mediazione, con la conseguenza che, a prescindere dal valore della lite, qualsiasi ricorso andrà depositato nei 30 giorni dalla notifica.

Viene, inoltre, estero l’ambito applicativo della conciliazione giudiziale anche di fronte alla Corte di Cassazione, con sanzioni applicate nella misura del 60% del minimo edittale.

Dal punto di vista procedurale, si prevede inoltre:

  • il divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione o il contribuente non abbia potuto produrli nel primo grado del giudizio;
  • la facoltà per il giudice di decidere il merito in sede di esame della domanda cautelare, se pur in alcuni specifici casi espressamente previsti dal Decreto;
  • l'impugnabilità del diniego di autotutela;
  • la notifica del ricorso all'Agente della riscossione e all'ente creditore qualora il contribuente eccepisca l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto.

 

Il Decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024.  Tuttavia, è prevista una diversa decorrenza, a seconda delle fattispecie modificate dal decreto delegato:

  • alcune novità, come ad esempio l'abrogazione del reclamo-mediazione, decorrono dall'entrata in vigore del decreto;
  • altre disposizioni, come l’estensione della conciliazione giudiziale e la produzione di nuovi documenti in appello si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento (5 gennaio 2024);
  • le modifiche al processo telematico e alla testimonianza scritta si applicano invece ai "giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024", quindi per i ricorsi/appelli notificati dal 2 settembre 2024.

 

Per l'analisi puntuale della normativa si rinvia alla sezione del sito dedicata alla riforma fiscale.

  

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.

Sede di Pavia, tel. 0382 37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

 

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