Legge di Bilancio 2020 - Nuova IMU e abrogazione TASI

Con effetto dal 1° gennaio 2020 viene abrogata la TASI ed entra in vigore la nuova IMU

La Legge di Bilancio 2020, ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).
Il nuovo tributo IMU si applicherà, in tutti i comuni del territorio nazionale, ferme restando le prerogative statutarie in materia impositiva della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; conseguentemente, restano in vigore le disposizioni relative all’Imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano e all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento.

Presupposto impositivo

Il presupposto della nuova imposta immobiliare locale è il possesso degli immobili.

Rimane confermata l’esclusione dalla nuova IMU delle abitazioni principali o assimilate, salvo quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (palazzi di pregio artistico o storico). Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto con attribuzione di rendita;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune, l’agevolazione per l’abitazione principale spetta per un solo immobile;
- per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;                                                                                                                                              - per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Resta confermata, quindi, la precedente disposizione in base alla quale la sola adozione dello strumento generale di pianificazione del territorio da parte del Comune è ritenuta sufficiente per qualificare un terreno come edificabile ed assoggettarlo a tassazione patrimoniale.

Soggetti passivi

Sono qualificati come soggetti passivi dell’imposta:
- i possessori degli immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto).

Base imponibile

Valgono le precedenti regole di determinazione della base imponibile ai fini della nuova IMU. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:


A – Abitazioni e alloggi comuni Da A1 a A11 (escluso A/10)         160

      A/10 Uffici e studi privati                                                          80

B – Edifici di uso collettivo (collegi; ricoveri; ospizi; conventi; seminari; caserme; case di cura e ospedali ecc).                                                               140
C – Immobili a destinazione commerciale
       C/1 Negozi e botteghe                                                               55
       C/2 Magazzini e locali di deposito                                            160
       C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non lucro)             160
       C/7 Tettoie chiuse o aperte                                                       160
       C/3 Laboratori per arti e mestieri                                              140
       C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (non lucro)            140
       C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (non lucro)        140
D - Immobili a destinazione speciale
      Da D/1 a D/10 (opifici industriali, alberghi, cinema e teatri, etc.) escluso D/5      65
      D/5 – Istituti di credito, cambio e assicurazioni                           80

Le variazioni di rendita catastale, operate in corso d’anno conseguenti ad interventi edilizi, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo dell’immobile.
Per gli immobili di impresa non accatastati, si conferma quale criterio provvisorio di determinazione del valore catastale (fino al periodo di imposta in cui tali immobili sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita) il valore attribuito a tali cespiti nelle scritture contabili dell’impresa, al lordo delle quote di ammortamento.
La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

Aliquote

L'aliquota di base per le diverse tipologie di unità immobiliari è la seguente:
- abitazioni principali di “pregio” classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (incluse le relative pertinenze)  0,5%, con facoltà del comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Da tale imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno di possesso e al numero di soggetti passivi che utilizzano l'unità immobiliare come abitazione principale;
- fabbricati rurali ad uso strumentale  0,1%, con facoltà dei comuni di ridurla fino all’azzeramento;
- fabbricati costruiti dalle imprese edili, destinati alla vendita e non locati (cd. immobili merce) vengono di nuovo assoggettati all'IMU (dal 2013 erano esclusi da imposizione), con aliquota ridotta pari allo 0,1%, fino al periodo di imposta 2021. I comuni potranno aumentare tale aliquota fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. Dal 1° gennaio 2022, tali immobili “merce” saranno esentati dalla nuova IMU;
- terreni agricoli  0,76%, variabile dal Comune, in aumento fino all’1,06%, o in diminuzione fino all’azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare tale prelievo fino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;
- immobili diversi dalle abitazioni principali (non inquadrabili nelle precedenti categorie) 0,76%, variabile dal Comune in aumento fino all’1,06% o in diminuzione fino all’azzeramento.
I Comuni, a decorrere dal 2020, possono incrementare l’aliquota massima dall’1,06% sino all’1,14%, in sostituzione della maggiorazione della TASI, a condizione che l'abbiano deliberata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019.
Le aliquote e i Regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, pena l'applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell'anno precedente. I Comuni hanno pertanto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e predisponendo il relativo prospetto. 

Per l’anno 2020, i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta, oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Esenzioni e riduzioni

Vengono confermate l’esenzioni già vigenti nella "vecchia IMU" .

In particolare rimane l'esenzione oggettiva per i terreni agricoli montani o collinari, per quelli ubicati nei comuni delle isole minori, nonché per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

E’ confermata, altresì, l’esenzione per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato DLGS n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Inoltre vengono confermate le esenzioni relative:
a) agli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) ai fabbricati di proprietà della Santa Sede;
f) ai fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'Imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) agli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti (enti non commerciali) di cui alla lettera i), comma 1, dell’articolo 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera (es. attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive).
Per le abitazioni locate a canone concordato, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Scadenze e versamenti

Restano immutate le scadenze di versamento stabilite dalle precedenti imposte immobiliari. L'IMU è dovuta in due rate: la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la possibilità di versare l'intera imposta entro il 16 giugno. Nel primo anno di applicazione della "nuova" IMU, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, mentre a regime il versamento della prima rata sarà pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro la data del 28 ottobre di ciascun anno.
Il versamento del tributo è effettuato tramite modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale, nonché attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le altre modalità previste dallo stesso decreto legislativo.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

 

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