Nuovi chiarimenti sul premio di 100 euro per i titolari di reddito di lavoro dipendente

Risposte dell’Agenzia delle Entrate sulla verifica del limite reddituale dei 40.000 euro, anche ai lavoratori “impatriati” e sul mancato riconoscimento del premio ai dipendenti che prestano l’attività lavorativa all’estero.

Con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sul premio di 100 euro, previsto dall’articolo 63 del Decreto Cura Italia, riguardanti:

  • le modalità di calcolo del limite reddituale di 40.000 euro, ai fini del riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti;
  • la verifica della soglia dei 40.000 euro nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori impatriati;
  • il mancato riconoscimento del premio ai lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero.


Di seguito i chiarimenti dell’Agenzia:

FAQ 5.2: Ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale dei 40.000 euro per l’erogazione del premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Il datore di lavoro deve tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con esclusione degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

FAQ 5.3: Ai fini della determinazione della soglia dei 40.000 euro, per i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione, il limite dei 40.000 euro dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

Il datore di lavoro deve quindi considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.

FAQ 5.4: Il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto della soglia dei 40.000 euro, deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.

In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni cd “rientro dei cervelli” e simili, il sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche:

  • la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);
  • la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.

FAQ 5.5: Considerato che il Decreto Cura Italia ha previsto, a determinate condizioni, l’erogazione del premio di 100 euro ai titolari di reddito di lavoro dipendente che sopportano il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro, l’Agenzia ritiene che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.


Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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