Possibile compensare mediante F24 il versamento duplicato dell’IVA

Nell’ambito del meccanismo dello split payment, l’IVA versata in eccesso può essere compensata direttamente dai pagamenti successivi.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n.378 del 18 settembre 2020.
Il caso oggetto di interpello riguarda un ente pubblico che nell’ambito della sua attività istituzionale dopo avere pagato, mediante modello F24, l’imposta dovuta per fatture ricevute, procedeva, erroneamente, il giorno successivo, ad effettuare un ulteriore versamento, di pari importo, con il medesimo codice tributo.

In pratica erano stati presentati dall’ente pubblico 2 modelli F24 in 2 giorni diversi per il pagamento dell’IVA dovuta per lo stesso mese.
A tal fine l’interpellante riteneva di poter chiedere il rimborso da indebito ai sensi dell'articolo 2033 del Codice civile, con possibilità di esercitare la compensazione ex art.1241 del Codice civile.

L’Agenzia nel fornire la risposta ricorda che in tema di split payment, nell'ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell'articolo 26 del DPR n.633/72, emetta una nota di variazione in diminuzione relativa a una fattura originaria emessa in regime di split payment, nel documento di accredito occorre richiamare la fattura originaria.

Dal canto suo la Pubblica Amministrazione cessionaria/committente:

  • nel caso in cui abbia fatto l’acquisto nell’ambito dell’attività commerciale, deve registrare la nota credito nel registro IVA vendite e acquisti, al fine di stornare l’imposta contabilizzata a debito e a credito;
  • nel caso abbia fatto l’acquisto nell’ambito della sfera istituzionale, potrà recuperare la parte d'imposta versata in eccesso rispetto all'IVA indicata nell'originaria fattura, scomputandola dai successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito dello split payment.


Tuttavia l’Agenzia precisa che la duplicazione del versamento IVA mediante modello F24, non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l'emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n.633/72.

Si tratta infatti di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all'articolo 1241 e segg. del c.c.

Pertanto l’Agenzia ritiene che l’ente pubblico possa recuperare l’imposta indebitamente versata scomputando il relativo importo dai versamenti di IVA che lo stesso dovrà effettuare con riferimento agli acquisti relativi alla sfera non commerciale.

Inoltre l’ente pubblico sarà tenuto a evidenziare l’avvenuta compensazione nei propri documenti contabili, specificando le motivazioni che hanno condotto alla rilevazione dell’indebito e il relativo importo.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.
Sede di Pavia, tel. 0382 37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.

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