Prorogato a livello comunitario fino al 31 dicembre 2026 il regime del reverse charge nel settore elettronico ed energetico
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 giugno 2022 è stata pubblicata la Direttiva 2022/890, che dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del regime del reverse charge ai fini del contrasto alle frodi IVA.
In particolare si ricorda che in conformità all’art.199 della Direttiva n. 2006/112/CE scontano il meccanismo del reverse charge in via permanente, pertanto senza limiti temporali, le seguenti operazioni:
- cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché semilavorati, specificamente individuati (art.74, commi 7 e 8 del DPR n.633/72);
- cessioni di oro da investimento/industriale (art.17, comma 5 del DPR n.633/72);
- prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile (art.17, comma 6, lett. a) del DPR n.633/72);
- cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha espressamente optato per l’applicazione dell’imposta (art.17 comma 6, lett. a-bis) del DPR n.633/72);
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art.17, comma 6, lett. a-ter del DPR n.633/72.
Diversamente, per le cessioni in ambito elettronico ed energetico, ricomprese tra le operazioni individuate dall’art.199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE IVA, il meccanismo del reverse charge può essere previsto dagli Stati membri solamente in via temporanea.
In conformità a tale disposizione comunitaria, ai sensi dell’art.17, comma 8 del DPR 633/72, al 30 giugno 2022 sarebbe scaduta l’operatività dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile relativamente alle seguenti operazioni:
- cessioni di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972);
- trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis), del D.P.R. n. 633/1972);
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art.7-bis, comma 3, lett. a) del DPR 633/72 (art. 17, comma 6, lettera d-quater) del D.P.R. n. 633/1972).
In relazione alle disposizioni sopra citate, la Direttiva 2022/890, oltre a prorogarne la validità al 31 dicembre 2026, ha soppresso gli obblighi di comunicazione già previsti a carico degli Stati membri che decidono di avvalersene.
Spetterà ora al legislatore nazionale intervenire apportando una modifica all’art. 17, comma 8 del D.P.R. n. 633/1972 con la quale viene eliminato l’inciso “fino al 30 giugno 2022” e viene richiamato l’art. 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE.
Si auspica che tale modifica normativa intervenga prima del 30 giugno 2022 onde non creare incertezze interpretative sulle modalità di fatturazione in capo agli operatori economici interessati.
In questo caso infatti non è scontato che la Direttiva IVA si applichi in via automatica e prioritaria in mancanza di un recepimento formale da parte del nostro legislatore nazionale.
Ciò in quanto l’art. 199-bis, par. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE, così come modificato dalla Direttiva 2022/890, lascia margine di discrezionalità agli Stati membri stabilendo che fino al 31 dicembre 2026 questi ultimi non devono, ma “possono” stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni sopra richiamate.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, Tel. 0258370.267/308, mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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