Reverse charge negato per appalti ad alto impiego di manodopera
La Commissione UE non ha concesso l’autorizzazione all’applicazione del “reverse charge” per le prestazioni di servizi in appalto e subappalto con prevalente utilizzo di manodopera, introdotto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 all’articolo 17, comma 6, lett. a-quinquies del D.P.R. n.633/72.
Questa ultima disposizione avrebbe previsto, previa autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE, l’introduzione del “reverse charge” per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera:
- presso le sedi di attività del committente;
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
La Commissione UE, con la comunicazione COM (2020) 243, inviata il 22 giugno scorso al Consiglio dell’Unione europea, si è dichiarata contraria alla richiesta del Governo italiano di estendere il meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA negli appalti e subappalti con prevalente impiego di manodopera in quanto tale misura:
- avrebbe un campo di applicazione estremamente ampio, riguardando diversi settori economici e diverse fasi produttive/distributive;
- comporterebbe una maggiore disarmonizzazione tra il sistema IVA italiano e il sistema dell'IVA istituito dalla direttiva IVA;
- costituirebbe un’ulteriore complicazione per le imprese in quanto ne aggraverebbe l'onere amministrativo, andando al di là di quanto necessario per affrontare una particolare situazione di frode;
- non sarebbe efficace per arginare i fenomeni di frode connessa alla somministrazione di personale atipica.
La Commissione inoltre ha osservato che all'Italia sono state già rilasciate 2 misure significative di carattere generale per contrastare le frodi IVA: il meccanismo dello split payment sulle forniture alla PA e l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (sino al 31 dicembre 2021).
Un'ulteriore deroga quale quella richiesta per le forniture di manodopera, secondo la Commissione, aggraverebbe la disarmonia tra il sistema dell'IVA italiano e quello dell’Unione europea.
Riguardo allo split payment si ricorda che con una proposta di Decisione del Consiglio, la Commissione ha previsto di estenderne l’applicazione fino al 30 giugno 2023, rimanendo invariato l’ambito di applicazione (operazioni effettuate verso Pubbliche Amministrazioni, società controllate dalle P.A. centrali e locali nonché società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB).
È stato altresì proposto che l’Italia debba, entro il 30 settembre 2021, trasmettere alla Commissione europea una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalla misura.
Contatti
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