Ufficiale la proroga dei versamenti per i contribuenti ISA e forfetari
Per contribuenti ISA e forfetari sono differiti al 20 luglio i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP.
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (1) il DPCM (2) che dispone la proroga dal 30 giugno al 20 luglio dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il provvedimento è stato emanato per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari.
Analogamente allo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Possono inoltre beneficiare della proroga i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DL n. 98/2011;
- presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- dichiarare redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, laddove siano in possesso dei requisiti richiesti.
Il DPCM stabilisce che versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP devono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,4%.
Come espressamente previsto dal decreto, la proroga si applica anche:
- al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
- ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora il contribuente non possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'articolo 24 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Note
1. Gazzetta ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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