La riforma introduce per il giudice (monocratico o collegiale) la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare.
Il giudice può decidere il merito se sussistono i presupposti per la c.d. sentenza semplificata, ovvero quando "ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso"; in tali ipotesi, la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
La norma ha effetto per le domande cautelari che si riferiscono a ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024.
Impugnabilità dell’ordinanza cautelare
Si prevede, per la prima volta nel processo tributario, la possibilità di impugnare le ordinanze cautelari. L'impugnazione può essere proposta sia dal contribuente che dalla parte pubblica.
L'ordinanza che decide sull'impugnazione non è ulteriormente impugnabile. Le predette modifiche entrano in vigore per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024.