Il Decreto introduce l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, secondo le norme tecniche del processo tributario telematico.
Redazione degli atti processuali |
Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale, salvo casi eccezionali. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità. |
Udienze a distanza |
Per i ricorsi di primo e di secondo grado notificati dal 5 gennaio 2024, i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria possono partecipare da remoto alle udienze. L’udienza a distanza può essere chiesta da una sola delle parti con il ricorso o con atto da notificare alle altre parti e depositare in segreteria nei 10 giorni liberi prima dell'udienza (occorre depositare anche la prova della notifica). Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione. |
Modifiche al processo telematico | |
Violazione delle norme in materia di processo telematico |
Per i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2 settembre 2024, le violazioni delle norme in tema di telematica non invalidano il deposito. Il giudice, infatti, può ordinare alla parte di regolarizzare l'errore entro un termine perentorio; se la regolarizzazione non avviene entro questo termine il deposito o la notifica non sono validi. Inoltre, qualsiasi documento "su supporto cartaceo" (quindi tutti i documenti non formati, all'origine, in via informatica) potrà essere valutato dal giudice solo se il difensore appone apposita attestazione di conformità all'originale. |