Nel più ampio principio di certezza del diritto, sono da ricomprendere anche le nuove disposizioni dello Statuto del contribuente relative al supporto all’attività dei contribuenti mediante i documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria.
Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.
L’Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti. A differenza dell’istituto dell’interpello, non sono stati previsti tempi di risposta da parte dell’Agenzia e non c’è alcun riferimento al principio del silenzio assenso. |
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La consultazione semplificata |
Le persone fisiche anche non residenti, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, che applicano il regime di contabilità semplificata, possono accedere gratuitamente, anche per il tramite di intermediari, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, conterrà tutti i documenti di prassi e “ogni altro atto interpretativo”. La banca dati, dovrà consentire l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Se viene individuata una risposta certa, questa vale come legittimo affidamento: il contribuente può conformarsi alle indicazioni emerse, evitando sanzioni e interessi. Al contrario, se la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. L’utilizzo della nuova banca dati è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. |
Le istanze di interpello |
Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante:
L’amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni. La mancata risposta nei termini equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente (silenzio-assenso). La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Le risposte agli interpelli non sono atti impositivi, non vincolano il contribuente e non sono impugnabili in sede giurisdizionale. |
I documenti di prassi |
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Le circolari |
L’amministrazione finanziaria adotta circolari: per fornire la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; per approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; per fornire inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità e istruzioni operative ai suoi uffici. Le interpretazioni contenute nelle circolari non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono fonte del diritto. |