Il DLgs. n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, ha attuato la Legge delega fiscale riformando lo Statuto dei diritti del contribuente, previsto dalla Legge n. 212/2000.
Lo Statuto rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa tributaria, insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.
Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.
Principio del contraddittorio |
Tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. In base alla nuova norma, il contraddittorio dovrà essere generalizzato, per tutte le tipologie di tributi e applicabile a tutte le procedure di verifica (in loco o a tavolino). Inoltre, deve essere rispettato a pena di annullabilità del successivo atto impositivo, con onere del contribuente di dedurre la questione, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo. |
Efficacia temporale delle norme triburarie |
Si conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie. Viene inoltre previsto che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente e nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica. |
Vizi degli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria |
Viene espressamente introdotta una netta separazione tra l’annullabilità e la nullità degli atti, che seguiranno due regimi differenti. Gli atti dell’Amministrazione finanziaria impugnabili in giudizio sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto non sono rilevabili d’ufficio: essi dovranno essere sollevati, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato. La fattispecie di nullità devono essere qualificate dalle norme di legge e possono essere sempre eccepiti (anche d'ufficio, dopo il ricorso) in sede amministrativa o giudiziaria. |
Divieto di bis in idem nel procedimento tributario |
È introdotto anche nel procedimento tributario il principio del ne bis in idem, che stabilisce che l’Amministrazione finanziaria può esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta. |
Autotutela obbligatoria e facoltativa |
Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto. Fuori dei casi in cui l’esercizio del potere di autotutela è obbligatorio (art. 10-quater), l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una causa di illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. |
Garante nazionale del contribuente |
Viene riformata la figura del Garante nazionale del contribuente. Sarà un organo monocratico - con sede a Roma - che avrà tra i suoi compiti l’invio di raccomandazioni ai direttori delle agenzie fiscali per aumentare le tutele e migliorare l’organizzazione dei servizi, richiamare gli uffici finanziari in caso di violazioni dello Statuto o ritardi nei rimborsi e scrivere una relazione annuale sullo stato dei rapporti fra fisco e contribuente. |
La riforma dello Statuto del contribuente | |
Principi generali |
Il Decreto attuativo disegna uno Statuto del contribuente conforme non solo alla Costituzione ma anche ai principi dell'ordinamento comunitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia tributaria. Per effetto di tale estensione, le disposizioni dello Statuto costituiscono criteri di interpretazione della legislazione tributaria. Tuttavia, i principi fissati dalla Legge n. 212/2000 hanno e continueranno ad avere valore di legge ordinaria e potrebbero, quindi, essere derogati da un successivo atto avente forza di legge (come è già accaduto in passato). |
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